keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf 2019/1150 IT Art. 7 cercato: 'giuridico' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- utente commerciale
- servizi di intermediazione online
- fornitore di servizi di intermediazione online
- consumatore
- motore di ricerca online
- fornitore del motore di ricerca online
- utente titolare di sito web aziendale
- posizionamento
- controllo
- termini e condizioni
- prodotti e servizi accessori
- mediazione
- supporto durevole
- online 30
- servizi 29
- utenti 21
- fornitore 18
- intermediazione 16
- ricerca 16
- motori 14
- commerciali 11
- titolari 10
- trattamento 10
- siti 10
- aziendali 10
- differenziato 10
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- condizioni 7
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- economico 3
- fornitura 3
- principali 3
- considerazioni 3
- ordine 3
- beni 3
- giuridico 3
- termini 3
- diritto 3
Articolo 7
Trattamento differenziato
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi_di_intermediazione_online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dallaltro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.
2. I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dallaltro.
3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:
a) | accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per luso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi; |
b) | posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sullaccesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi_di_intermediazione_online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online; |
c) | qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione; |
d) | accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per lutente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari allutilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione. |
Articolo 7
Trattamento differenziato
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi_di_intermediazione_online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dallaltro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.
2. I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dallaltro.
3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:
a) | accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per luso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi; |
b) | posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sullaccesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi_di_intermediazione_online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online; |
c) | qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione; |
d) | accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per lutente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari allutilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione. |
Articolo 10
Limitazioni allofferta di condizioni diverse mediante altri mezzi
1. Qualora, nellambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.
2. Lobbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda limposizione di simili restrizioni derivanti dallapplicazione di altri atti del diritto dellUnione o del diritto degli Stati membri conformi al diritto dellUnione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi_di_intermediazione_online.
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